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CIP6 (Provvedimento n. 6/1992)

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Come trasformare la “monnezza” in Diossina e Danaro.

Sovvenzionare la combustione di scarti industriali  trasformandoli concettualmente in fonti di energia assimilabili alle fonti rinnovabili, come l’energia eolica, idroelettrica, e solare.

Trasformare la “monnezza” in diossina e ceneri tossiche è un business che frutta bene a questi industriali e medici finanziati da industriali, che certificano la non tossicità dei loro “INCENERITORI”, ribatezzati TERMOVALORIZZARI.

Noi di LiberaPolitica vogliamo informare i cittadini. Dobbiamo svegliarci dal coma mediatico in cui siamo obbligati a vivere e condannare coloro che minano il nostro diritto alla salute.

Ecco integralmente la legge vergogna che regala i nostri soldi agli industriali che inceneriscono i rifiuti spacciandosi per benefattori della collettività.  A breve verrà pubblicato un articolo con gli stralci di questa normativa, che permetterà anche ai non addetti ai lavori di comprendere meglio  la menzogna che essa cela.

“Fonte :  http://www.autorita.energia.it”

Prezzi dell’energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell’Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l’assimilabilita’ a fonte rinnovabile. (Provvedimento n. 6/1992).

                       LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  15
settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP
definisca, in base al criterio dei costi evitati, i  prezzi  relativi
alla  cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento
e i parametri relativi allo scambio dell'energia  elettrica  prodotta
da impianti utilizzanti fonti convenzionali;
  Visto  l'art.  22 della suddetta legge che prevede che "assicurando
prezzi e parametri incentivanti  nel  caso  di  nuova  produzione,  i
prezzi  relativi  alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel,
al vettoriamento e i parametri  relativi  allo  scambio  dell'energia
elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assim-
ilate,  vengano  definiti  dal  CIP  ed aggiornati almeno con cadenza
biennale" sulla base anche dell'evoluzione tecnologica;
  Considerato che il medesimo articolo di legge prevede  che  il  CIP
definisca  le  condizioni  tecniche  generali per l'assimilabilita' a
fonte rinnovabile;
  Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34  del  14
novembre 1990;
  Visti  il  Piano  energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei
Ministri il 10 agosto 1988 e la raccomandazione della Commissione CEE
n. 88/611/CEE del 18 novembre 1988;
  Vista la delibera CIPE del 26 novembre 1991 "Primi indirizzi per il
coordinamento  degli  strumenti  pubblici  in  materia  di  risparmio
energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia";
  Considerata  l'urgenza  (art.  3  del  decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947 n. 896);
                              Delibera:
  A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  del
presente  provvedimento entrano in vigore le seguenti disposizioni in
materia di energia elettrica  prodotta  da  impianti  installati  sul
territorio  nazionale  alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili
ed assimilate ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge  9  gennaio
1991, n. 9.
  Si considerano nel seguito tre classi di impianti:
    a)  alimentati da fonti rinnovabili: il sole, il vento, l'energia
idraulica, le risorse geotermiche, le maree,  il  moto  ondoso  e  la
trasformazione  dei  rifiuti  organici  ed  inorganici  o di prodotti
vegetali;
    b) alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili: quelli di
cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia  elettrica
e di calore; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico
ed  altre  forme  di  energia recuperabile in processi e in impianti;
nonche' quelli che  utilizzano  gli  scarti  di  lavorazione  e/o  di
processi   e   quelli   che   utilizzano   fonti   fossili   prodotte
esclusivamente da giacimenti minori isolati;
    c)   alimentati  da  fonti  convenzionali:  quelli  per  la  sola
produzione di energia elettrica che utilizzano  combustibili  fossili
commerciali   ed   altri   impianti   non  rientranti  nelle  lettere
precedenti.
                              TITOLO I
    Condizione tecnica per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile
  Un impianto e' assimilato agli impianti  che  utilizzano  fonti  di
energia  rinnovabili  quando  l'indice  energetico  Ien  verifica  la
seguente condizione:
       Ee    (1      Et)
Ien = ___ +  ___  .  ___ - a (maggiore o uguale) 0,51
       Ec    0,9     Ec
  dove:
Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al
        netto dell'energia assorbita  dai  servizi  ausiliari,  sulla
        base del programma annuale di utilizzo;
Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto;
Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i
        combustibili fossili commerciali;
     (1                  Ee)
a = ____ - 1 ) . (0,51 - ___
    0,51                 Ec
  Ai   fini   dell'assimilabilita'   la  comunicazione  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  prevista  dall'art.
22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere integrata con:
   una  dichiarazione  giurata sul rispetto della suddetta condizione
da parte del titolare dell'impianto o del suo legale rappresentante;
   elementi  tecnici  necessari  a  documentare  il  rispetto   della
suddetta  condizione  ed in particolare il programma di utilizzazione
del  calore  cogenerato   e/o   dell'energia   recuperata   e/o   del
combustibile di scarto;
   progetto  dettagliato  di  strumentazione dell'impianto necessaria
per la verifica del rispetto della suddetta condizione.
  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
sessanta  giorni   dalla   data   di   ricevimento   della   suddetta
documentazione  comunica all'interessato ed alla Cassa conguaglio per
il settore elettrico  (C.C.S.E.)  il  valore  dell'indice  energetico
dell'impianto.
  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
verifica  anche  nel  corso  dell'esercizio  la   sussistenza   della
condizione  tecnica  di  assimilabilita'  anche  avvalendosi  per  le
verifiche  sull'impianto  di  tecnici   specializzati   dell'Enel   e
dell'Enea.  Le  misurazioni  sull'impianto  verranno effettuate sulla
base della normativa vigente.
  Eventuali variazioni  al  programma  di  utilizzazione  del  calore
cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto
che  vengono  apportate  nel  corso dell'esercizio dell'impianto, non
dovute a causa di forza maggiore,  vanno  comunicate  preventivamente
all'Enel.
  L'Enel  e'  tenuto  a  informare  il  Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato delle variazioni che comportino  il  non
rispetto   della   condizione   di   assimilabilita'   o  un  diverso
trattamento.   Il   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   in   caso   di   riscontro   positivo,  adotta  i
provvedimenti di conseguenza.
                              TITOLO II
Nuova energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti
   rinnovabili   o   assimilate:   prezzi   di  cessione  ad  imprese
   distributrici acquirenti.
  1. Per nuova energia si intende quella prodotta da impianti la  cui
data di entrata in servizio e' successiva al 30 gennaio 1991.
  2.  Il  prezzo  di  cessione  per  la  nuova produzione da impianti
utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate assume  valori  differenti
per tipologia di fonte a seconda che si tratti di:
   impianti  che  mettono a disposizione l'intera potenza o una quota
di potenza prefissata (tipo A);
   impianti che cedono le eccedenze (tipo B).
  I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 1.
  Quando il prezzo e' differenziato fra ore  piene  e  ore  vuote  le
fasce  orarie  sono  quelle stabilite dal provvedimento CIP n. 45/90.
Nel presente provvedimento l'insieme delle  ore  di  punta,  di  alto
carico  e  di medio carico vengono denominate ore piene, ed ore vuote
tutte le altre.
  I prezzi di cessione sono basati  sul  costo  evitato  che  risulta
composto come segue:
                   Caso di prezzo           Caso di prezzo
                       unico                differenziato
                                      Ore piene        Ore vuote
                      (L/kWh)          (L/kWh)          (L/kWh)
                        __                __               __
Costo di impianto       26                43               _
Costo di esercizio,
manutenzione e spese
generali connesse        9                15               _
Costo di combustibile   37                37               37
  Per  gli impianti di tipo B il costo di impianto viene riconosciuto
per il 20% nel prezzo base e per il restante 80%  in  funzione  della
regolarita' di cessione come riportato in tabella 2.
  3.  Il  prezzo  di cessione, oltre ai costi evitati sopra definiti,
include per i primi otto anni di  esercizio  dell'impianto  anche  le
seguenti  componenti,  correlate  ai  maggiori  costi della specifica
tipologia di impianto.
                                      Ore piene        Ore vuote
                      (L/kWh)          (L/kWh)          (L/kWh)
                        __                __               __
  a) Idroelettrici: a
  serbatoio; a bacino;
  ad acqua fluente oltre
  3 MW . . . . . . . .  _                130               _
 b) Idroelettrici ad
 acqua fluente fino a
  3 MW . . . . . . . .  45                75               _
 c) Eolici e geotermici 78               130               _
 d) Fotovoltaici, RSU,
 biomasse . . . . . .  150               250               _
 e) Impianti che
 utilizzano combustibili
 di processo o residui  45                75               _
  f) Impianti assimilati
  che utilizzano combustibili
  fossili:
idrocarburi:
  Ien: 0,51 - 0,6 . . .  _                27               _
       oltre 0,6 .. . .  _                40               _
carbone:
  Ien oltre 0,51 . . .   _                50               _
 g) Impianti idroelet-
 trici potenziati        _                65               _
  Nei  casi  di impianti per i quali la condizione di assimilabilita'
di cui al precedente titolo I sussista con riferimento  al  programma
annuale di utilizzo solo per periodi inferiori all'anno, sull'energia
ceduta  in detti periodi viene corrisposta la componente spettante in
base al presente punto.
  Il riconoscimento dei suddetti prezzi e' alternativo ai  contributi
previsti  dalla  legge  9  gennaio  1991, n. 10, e segue i criteri di
cumulo previsti per la  legge  stessa  nella  delibera  CIPE  del  26
novembre  1991.  A tal fine il titolare dell'impianto o il suo legale
rappresentante dovra' trasmettere al Ministero dell'industria e  alla
C.C.S.E.  dichiarazione giurata di non aver fruito di contributi e di
rinunciare  ad  eventuali  contributi   relativi   a   domande   gia'
presentate.   Copia   di  detta  dichiarazione  sara'  allegata  alla
convenzione di cessione.
  4. In mancanza della suddetta dichiarazione  giurata  i  prezzi  di
cessione  vengono  ridotti diminuendo le componenti di cui al punto 3
dei seguenti valori:
                                      Ore piene        Ore vuote
                      (L/kWh)          (L/kWh)          (L/kWh)
                        __                __               __
  a) Idroelettrici: a
  serbatoio; a bacino;
  ad acqua fluente oltre
  3 MW . . . . . . . .  _                 50               _
 b) Idroelettrici ad
 acqua fluente fino a
  3 MW . . . . . . . .  20                34               _
 c) Eolici e geotermici 30                50               _
 d) Fotovoltaici, RSU,
 biomasse . . . . . .   52                86               _
 e) Impianti che utiliz-
 zano combustibili di
 processo o residui     20                34               _
 f) Impianti assimilati
 che utilizzano combustibili
 fossili:
idrocarburi:
  Ien: 0,51 - 0,6 . . .  _                27               _
       oltre 0,6 .. . .  _                31               _
carbone:
  Ien oltre 0,51 . . .   _                35               _
 g) Impianti idroelet-
 trici potenziati        _                31               _
  5.  Nei  casi in cui il prezzo di cessione e' differenziato tra ore
piene ed ore vuote, se l'impianto ha funzionato per almeno 3.200  ore
piene  secondo  il programma annuale di utilizzo, il prezzo delle ore
piene e' riconosciuto anche per le  cessioni  in  ore  vuote  fino  a
raggiungere  il  totale dell'energia cedibile in ore piene secondo lo
stesso programma di utilizzo.
  Per  impianti   caratterizzati   da   particolari   condizioni   di
funzionamento  (ad  esempio teleriscaldamento), sulla base di accordi
tra le parti, il prezzo di cessione previsto per le  ore  piene  puo'
essere  applicato  anche  all'energia  ceduta  nelle ore vuote fino a
concorrenza dell'energia  producibile  nelle  ore  piene  secondo  il
programma  annuale  di  utilizzo. Questo criterio si applica anche ai
contributi alle imprese produttrici-distributrici.
  6. Il prezzo di cessione, su richiesta del soggetto interessato, in
alternativa al prezzo indicato nella tabella 1 o per le  altre  fonti
rinnovabili  non  comprese  in  tale tabella, puo' essere fissato con
provvedimento del Ministro-Presidente delegato del CIP, a seguito  di
accertamento  dei  costi  da parte del comitato tecnico per l'energia
elettrica da fonti rinnovabili e assimilate di cui  al  provvedimento
CIP n. 15/89, con i criteri previsti al successivo titolo V.
  7.  Le  componenti  del prezzo di cessione vengono aggiornate dalla
C.C.S.E. entro il mese di aprile di ciascun anno con  decorrenza  dal
1 gennaio dello stesso anno sulla base dei criteri sottoindicati:
    a)  il  costo evitato di impianto, il costo evitato di esercizio,
manutenzione e spese generali connesse nonche' i valori di  cui  alle
lettere  da  a)  a  g)  dei precedenti punti 3 e 4 vengono aggiornati
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo
per  l'intera  collettivita'  nazionale  registrata  nell'anno solare
precedente;
    b) il costo evitato di combustibile di cui al precedente punto  2
si  aggiorna  in  base  alla variazione percentuale registrata tra il
valore  medio  del  prezzo  del  metano  nell'anno  1992  riferito  a
forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con
consumo  superiore  a  50  milioni  di  metri  cubi rispetto a quello
dell'anno 1991.
  Il valore risultante da tale aggiornamento  sara'  utilizzato  come
valore  di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il
1993. I successivi aggiornamenti e conguagli si effettueranno con  lo
stesso criterio.
  I valori aggiornati vengono arrotondati ai 10 centesimi di lira con
il criterio commerciale.
  8.  Sono considerati potenziamenti di impianti idroelettrici quelli
che  determinano  un  aumento  del  15%  della  producibilita'  annua
complessiva o di quella delle sole ore piene o del 30% nelle sole ore
di   punta;   il  conseguente  trattamento  si  applica  alla  totale
produzione.
  L'accertamento di detti aumenti di  producibilita'  viene  eseguito
dal comitato tecnico.
  9.  I potenziamenti di impianti non idroelettrici hanno il seguente
trattamento:
   nel caso di impianti dismessi e non produttivi da almeno tre  anni
la  riattivazione dell'impianto, con o senza potenziamento, segue nel
suo complesso la regolamentazione degli impianti nuovi;
   i  casi  di  potenziamento  che non abbiano connessione funzionale
ovvero  non  vincolino  o  non  siano  vincolati  dal   funzionamento
dell'impianto  esistente  seguono  la regolamentazione degli impianti
nuovi limitatamente alla sezione aggiunta;
   altri casi di potenziamento vanno trattati come un unico impianto,
comprensivo di quello esistente, e seguono la regolamentazione  degli
impianti  nuovi  quando  la potenza aggiunta sia almeno pari a quella
dell'impianto esistente.
  L'accertamento della tipologia di potenziamento viene eseguito  dal
comitato tecnico.
  10.   I   rifacimenti   degli  impianti  esistenti  che  comportino
l'acquisto o la costruzione della maggior  parte  dei  componenti  di
impianto  seguono  la  regolamentazione  degli impianti nuovi, previo
accertamento favorevole del comitato tecnico.
  11. Agli impianti di pompaggio si applica il trattamento relativo:
   agli impianti idroelettrici a serbatoio, limitatamente all'energia
prodotta da eventuali apporti naturali di acqua  non  conseguenti  al
pompaggio;
   agli  impianti  assimilati  che  utilizzano  idrocarburi  con  Ien
superiore a 0,6, per l'energia non derivante da apporti  naturali  di
acqua.
  L'accertamento  delle  quantita' di energia derivante dagli apporti
naturali viene effettuata dal comitato tecnico.
  12.  Agli  impianti   che   utilizzano   fonti   fossili   prodotte
esclusivamente da giacimenti minori isolati si applica il trattamento
relativo:
   agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien fino a
0,6,  se  l'impianto  ha  una  potenza  elettrica inferiore a 30 MW e
l'entita' accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep;
   agli  impianti  assimilati  che  utilizzano  idrocarburi  con  Ien
superiore  a  0,6,  se  l'impianto  e'  di  cogenerazione con potenza
elettrica inferiore a 30 MW e l'entita' accertata del  giacimento  e'
inferiore a 0,5 Mtep.
  Tali accertamenti vengono effettuati dal comitato tecnico.
  13. In tutti i casi in cui e' previsto un accertamento da parte del
comitato  tecnico  l'interessato  deve presentare domanda al comitato
stesso corredandola  di  tutta  la  documentazione  tecnica-economica
relativa all'impianto.
                             TITOLO III
Energia elettrica prodotta con impianti esistenti utilizzanti fonti
   rinnovabili   o   assimilate  e  con  impianti  utilizzanti  fonti
   convenzionali:  prezzi  di  cessione  ad   imprese   distributrici
   acquirenti.
  1. Per impianti esistenti si intendono:
   quelli  la  cui  data  di entrata in servizio e' antecedente al 31
gennaio 1991;
   quelli per i quali e' terminato il periodo di corresponsione delle
componenti di cui al precedente titolo II, punto 3.
  I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 2.
  2. L'aggiornamento di questi prezzi di  cessione  viene  effettuato
con i criteri indicati al precedente titolo.
  3. Per gli impianti di cui alla tabella 2, punto 2, l'aggiornamento
si  effettua  dall'anno  in  cui  il costo evitato aggiornato risulti
superiore ai prezzi indicati  nella  stessa  tabella;  da  tale  anno
questi  prezzi  di  cessione  si aggiornano con i criteri indicati al
titolo precedente.
  4.  Nel  caso  di  cessioni  da  nuovi impianti alimentati da fonti
convenzionali di tipo A che avvengano a seguito di gara, i prezzi  di
cessione devono considerarsi come massimali.
  5.  La  norma  di  cui al precedente titolo II, punto 5, si applica
anche agli impianti del presente titolo.
                              TITOLO IV
        Quote del prezzo di cessione a carico della C.C.S.E.
         e contributi alle imprese produttrici-distributrici
 A) Quote del prezzo di cessione.
  I costi evitati di impianto, di  esercizio,  manutenzione  e  spese
generali   connesse   sono   a   carico   dell'impresa  distributrice
acquirente.
  Il costo evitato di combustibile per ogni  kWh  ceduto  all'impresa
acquirente e' a carico del conto per l'onere termico della C.C.S.E.
  La restante quota del prezzo e' a carico del conto sovrapprezzo per
nuovi  impianti  da fonti rinnovabili e assimilate definito al titolo
VI.
 B) Contributi alle imprese produttrici-distributrici.
  1. Alla nuova energia elettrica  prodotta  ed  immessa  nella  rete
pubblica   dalle   imprese   produttrici-distributrici  con  impianti
utilizzanti fonti rinnovabili ed  assimilate  viene  riconosciuto  un
contributo  pari alla somma del costo evitato di combustibile e della
componente relativa alla specifica tipologia  di  impianto,  definita
nel precedente titolo II, punto 3.
  2.   Il   contributo,   nelle   sue   due   componenti,   segue  la
regolamentazione di cui alla precedente lettera A).
  3.  Per  gli  impianti  che  utilizzano  combustibili  fossili   la
componente relativa al costo di combustibile non e' cumulabile con il
contributo onere termico della C.C.S.E.
 C) Aggiornamenti.
  Gli  aggiornamenti  delle  quote  di prezzo e dei contributi di cui
alle precedenti lettere A) e B) seguono le norme previste  al  titolo
II.
                              TITOLO V
        Compiti del comitato tecnico per l'energia elettrica
                 da fonti rinnovabili ed assimilate
  1. Il comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili
ed  assimilate,  di  cui  al  provvedimento CIP n. 15/89, effettua le
attivita' istruttorie per gli accertamenti  assegnatigli  nei  titoli
precedenti.
  2.  Nell'espletamento  delle  istruttorie relative all'accertamento
dei costi, il comitato si attiene ai seguenti criteri:
   il costo evitato dell'impianto di riferimento "R" e' stabilito  in
1,4  milioni/kW  e  segue il criterio di aggiornamento del titolo II,
punto 7, lettera a);
   per  ciascuna  tipologia  di   impianto   si   assume   un   costo
convenzionale  "C"  pari  al  prodotto  del  costo  dell'impianto  di
riferimento "R" per i seguenti coefficienti:
    per gli impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:
     idrocarburi con Ien fino a 0,60  . . . . . . . . . . . .     1,0
     idrocarburi con Ien oltre 0,60 . . . . . . . . . . . . .     1,2
     carbone  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1,4
    per impianti idroelettrici ad acqua fluente fino
a 3 MW e per impianti che utilizzano combustibili di
processo o residui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1,8
    per impianti idroelettrici a serbatoio, a bacino,
ad acqua fluente oltre 3 MW e per impianti eolici e
geotermici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2,6
    per impianti fotovoltaici e per impianti che
utilizzano RSU o biomasse . . . . . . . . . . . . . . . . . .     4,4
    per i potenziamenti di impianti idroelettrici . . . . . .     1,6
   il  costo  dell'impianto  proposto  "A" viene accertato sulla base
della documentazione presentata, al netto  di  ogni  contributo  come
previsto  al  precedente  titolo  II,  punto  3;  esso  comprende gli
interessi di costruzione, calcolati al tasso di sconto mediamente  in
vigore  nel  periodo  di  investimento,  nonche' le connesse spese di
progettazione, direzione lavori e  generali,  assunte  in  un  limite
massimo del 10%;
   qualora  il  costo accertato A risulti superiore almeno del 10% al
costo "convenzionale" C, la componente prevista al precedente  titolo
II, punto 3, viene maggiorata del rapporto:
     A - 0,6 R
    ___________
     C - 0,6 R
entro la misura massima di 1,2 volte;
   il  prezzo  di  cessione e' costituito dalla componente maggiorata
come sopra detto a cui si aggiungono i costi evitati di impianto,  di
esercizio,  di  manutenzione  e  spese  generali  connesse nonche' di
combustibile di cui al titolo II;
   il  contributo  per  le   imprese   produttrici-distributrici   e'
costituito  dalla  componente  maggiorata  come  sopra detto a cui si
aggiunge il costo evitato di combustibile.
  Nel caso in cui l'impianto abbia  usufruito  dei  contributi  della
legge  9  gennaio  1991,  n.  10, i contributi stessi dovranno essere
detratti, nel calcolo della maggiorazione di  cui  sopra,  anche  dal
costo convenzionale C.
  3.  Il  Ministro-Presidente  delegato  del  CIP,  su  proposta  del
comitato, fissa con proprio provvedimento il prezzo di cessione e  la
relativa  quota  a  carico  della  Cassa  conguaglio  per  il settore
elettrico,  nonche'  i  contributi  per   le   imprese   produttrici-
distributrici.
  Nell'attesa  di  tale  provvedimento si applicano rispettivamente i
prezzi di cui alla tabella 1 e i  contributi  forfettari  di  cui  al
titolo IV, lettera B).
                              TITOLO VI
                     Sovrapprezzo nuovi impianti
  1. E' istituito presso la C.C.S.E. un "Conto sovrapprezzo per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate".
  Questo  conto  e' alimentato applicando, con la decorrenza prevista
al successivo titolo VII, lettera  C),  sulle  forniture  di  energia
elettrica, le seguenti aliquote di sovrapprezzo:
   0,70 L/kWh per le forniture con consumo in bassa tensione;
   0,50 L/kWh per le forniture con consumo in media tensione;
   0,40 L/kWh per le forniture con consumo in alta tensione.
  2. E' esonerata dall'applicazione del suddetto sovrapprezzo:
    a) energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei
propri  stabilimenti  per  le  destinazioni  consentite dalla legge 9
gennaio 1991, n. 9, articoli 20, 22 e 23;
    b) energia ceduta alle imprese distributrici;
    c) energia ceduta da imprese produttrici-distributrici  a  titolo
di  permuta  ad altre imprese nazionali sino a concorrenza dei ritiri
di energia effettuati dalla  stessa  impresa  nel  corso  di  ciascun
periodo contrattuale;
    d)  energia  che  le imprese municipalizzate cedono ai comuni per
uso esclusivo dei  servizi  comunali  obbligatori  nei  limiti  della
produzione non ammessa a contributo per l'onere termico;
    e)  energia  destinata da societa' cooperative al soddisfacimento
dei fabbisogni dei propri soci nei limiti delle  loro  disponibilita'
di autoproduzione.
  3.  Per  le modalita' di aggiornamento delle aliquote di versamento
del sovrapprezzo e corresponsione dei contributi valgono,  in  quanto
applicabili, le stesse norme previste per il sovrapprezzo termico dal
provvedimento CIP n. 3/1988 e successive modificazioni.
                             TITOLO VII
                Disposizioni generali per la cessione
 A) Oneri di allacciamento.
  Gli  oneri  per  i  nuovi  collegamenti  alla  rete  pubblica  sono
ripartiti in parti uguali  tra  il  produttore  cedente  e  l'impresa
acquirente  quando  trattasi  di  impianti di "tipo A", realizzati in
regioni aventi un deficit di produzione di energia elettrica rispetto
alla domanda; nel caso di impianti da fonti rinnovabili di  cui  alla
lettera  a) della premessa, gli oneri sono ripartiti per 1/3 a carico
del cedente e per 2/3 a carico dell'impresa acquirente.
  In tutti gli altri casi, ivi compresi i  collegamenti  relativi  ad
impianti  di  "tipo  B" e gli adeguamenti dei collegamenti esistenti,
gli oneri relativi sono a carico del produttore cedente.
 B) Norme transitorie.
  1. Si mantiene la  qualifica  di  nuovi  impianti  a  tutti  quelli
considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90.
  La durata di corresponsione del prezzo di cessione di cui al titolo
II  e dei contributi di cui al titolo IV viene ridotta del periodo di
esercizio antecedente alla data del presente provvedimento.
  In tali casi e' fatta salva la facolta' di optare per la  normativa
prevista dai suddetti provvedimenti.
  2.  Nei  casi in cui venga richiesto il regime della determinazione
dei prezzi di cessione o dei contributi basata sul  costo  accertato,
gia'   previsto   dai   provvedimenti   CIP  numeri  15/89  e  34/90,
l'accertamento stesso viene effettuato in base alle  disposizioni  di
cui al titolo V del presente provvedimento.
  In  ogni caso e' fatta altresi' salva la facolta', per chi ha fatto
domanda ai sensi dei suddetti provvedimenti CIP, di procedere con  la
normativa di accertamento dei costi dagli stessi prevista.
  Nel  caso  che  rimangano nel regime dei costi accertati in base al
presente  provvedimento,  il   comitato   tecnico   determinera'   il
trattamento  da  praticare  sulla  base delle nuove norme anche per i
periodi pregressi.
  3. Nei casi in cui venga richiesto  il  regime  forfettario  per  i
periodi  pregressi  nei  quali  detto  regime  non  era  previsto  si
applicano in  alternativa  all'accertamento  del  costo,  i  seguenti
trattamenti dei prezzi di cessione e dei contributi:
   periodo  di vigenza del provvedimento CIP n. 34/90: si applicano i
valori forfettari previsti nel presente provvedimento  diminuiti  del
6,5%;
   periodo  di vigenza del provvedimento CIP n. 15/89: si applicano i
valori forfettari previsti dal presente provvedimento, diminuiti  del
13%.
  I prezzi per le cessioni delle eccedenze si ricavano dai valori del
presente   provvedimento   con  lo  stesso  criterio  di  cui  sopra;
analogamente si procede per la determinazione di  tutte  le  quote  a
carico  della  C.C.S.E.  per  l'energia  ceduta e dei contributi alle
imprese produttrici-distributrici.
  4. Le precedenti norme transitorie si applicano anche nei  casi  di
potenziamento di impianti.
  5.   Per   gli  impianti  utilizzanti  fonti  assimilate  a  quelle
rinnovabili la cui data di inizio lavori o di entrata in servizio  e'
successiva  all'entrata  in  vigore  del provvedimento CIP n. 34/90 e
antecedente  all'entrata  in  vigore  del   presente   provvedimento,
l'accertamento   della  condizione  di  assimilabilita'  puo'  essere
effettuato  sulla   base   del   criterio   previsto   nello   stesso
provvedimento  n.  34/90  e  con  le procedure di cui al titolo I del
presente provvedimento.
  Qualora l'impianto risulti assimilabile in base a  detto  criterio,
si  procede alla verifica dell'indice energetico di cui al precedente
titolo I applicando il trattamento previsto per gli impianti con  in-
dice energetico fino a 0,6 anche per gli impianti con Ien inferiore a
0,51.
  Lo stesso trattamento si applica agli impianti per i quali e' stato
avviato o espletato l'iter autorizzativo previsto dalle norme vigenti
concernenti gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate.
 C) Copertura finanziaria.
  1. La quota parte del 45% dell'aliquota del sovrapprezzo termico di
cui  al  provvedimento  CIP  n. 27 del 18 settembre 1990 e' destinata
alla copertura dell'onere termico dell'anno 1991.
  Al completamento del recupero  1991,  la  suddetta  aliquota  viene
utilizzata   nella   misura   prevista   al   precedente  titolo  per
l'istituzione del sovrapprezzo nuovi impianti.
  Con la stessa decorrenza la quota della maggiorazione straordinaria
che in  base  al  provvedimento  CIP  n.  15/89  affluisce  al  conto
contributo  energia  da  fonti  rinnovabili e assimilate, cessa detta
destinazione e confluisce in pari data  nel  conto  per  il  rimborso
all'Enel di oneri straordinari.
  Eventuali  giacenze  o  insufficienze di disponibilita', al momento
della chiusura del suddetto conto, saranno regolate nel  conto  onere
termico.
  2.  Sono  abrogate  tutte  le disposizioni contenute nei precedenti
provvedimenti, non compatibili con il presente.
                             TITOLO VIII
                Vettoriamento dell'energia elettrica
   A)  All'energia  elettrica  vettoriata,   prodotta   da   impianti
esistenti  e  nuovi  alimentati con fonti convenzionali e da impianti
esistenti  alimentati  con  fonti  rinnovabili  o  assimilate,  ferme
restando  le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i pedaggi e si detraggono le
perdite indicati in tabella 3.
  1) I pedaggi sono riferiti:
   ai  livelli di tensione: MT (inferiore a 50 kV), AT (da 50 kV fino
a 150 kV) e AAT (superiore a 150 kV);
   al percorso misurato in linea d'aria tra il punto di consegna (dal
produttore all'impresa  produttrice-distributrice)  ed  il  punto  di
riconsegna  (dall'impresa  produttrice-distributrice  all'utenza  del
produttore) assumendo le seguenti distanze massime  convenzionali  in
corrispondenza ai vari livelli di tensione delle reti:
     a) rete di distribuzione MT . . . .  10 km
     b) rete di distribuzione AT . . . .  40 km
     c) rete di trasmissione AAT . . . .  nessun limite
quando  il  percorso  misurato  come  sopra  detto eccede la distanza
massima  convenzionale  di  un  livello   di   tensione,   si   passa
convenzionalmente al livello di tensione superiore;
   al   numero   convenzionale   di  trasformazioni  della  tensione,
addebitate  per  un  numero  massimo  di  tre  consecutive;  non   si
addebitano  le  eventuali  trasformazioni  all'interno  dello  stesso
livello di rete;
   alla potenza massima convenzionale  vettoriata  che  si  determina
come segue:
     a) per i mesi del periodo invernale:
     Pi = 0,14P1 + 0,36P2 + 0,50P4
     b) per i mesi del periodo estivo escluso il mese
di agosto:
     Pe = 0,12P2 + 0,35P3 + 0,53P4
     c) per il mese di agosto:
     Pa = P4
dove:
P1,  P2,  P3,  P4  sono  le potenze attive vettoriate in ciascun mese
rispettivamente in ore di punta invernali, di alto carico,  di  medio
carico  e  vuote,  di  cui al provvedimento CIP n. 45/90. I valori di
potenza attiva vettoriata, nel punto di  consegna  e  di  riconsegna,
vengono determinati, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, con
gli  stessi criteri previsti dalle vigenti norme CIP per le forniture
di energia elettrica a tariffe multiorarie.
  2) Le perdite sono riferite al percorso misurato in linea d'aria ed
al numero di trasformazioni, applicando le stesse norme che  regolano
i pedaggi; non si addebitano perdite:
   al  percorso  che  avviene  sulla  rete di trasmissione AAT quando
l'energia vettoriata ha un flusso inverso a quello  prevalente  della
trasmissione Enel;
   alla  trasformazione  da  un  livello di tensione inferiore ad uno
superiore.
   B) All'energia elettrica vettoriata, prodotta  da  nuovi  impianti
alimentati   da  fonti  rinnovabili  od  assimilate,  sempre  per  le
destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22  e
23,  si  applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A) con
la riduzione dei valori dei pedaggi del 10%  limitatamente  ai  primi
quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
  Per  nuovi  impianti  si intendono quelli la cui data di entrata in
servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
 C) Disposizioni generali.
  1)   L'impresa   che  deve  effettuare  il  vettoriamento  provvede
all'installazione delle necessarie apparecchiature di  misura  i  cui
oneri  sono  a  carico  del richiedente il vettoriamento nel punto di
consegna dell'energia e dell'impresa nel punto di riconsegna.
  2) Nel caso  in  cui  per  effettuare  il  vettoriamento  richiesto
occorra  utilizzare  impianti di una impresa distributrice diversa da
quella che deve riconsegnare l'energia nel punto di utilizzazione,  i
pedaggi  e  le perdite sono ripartiti tra le imprese distributrici in
modo proporzionale alle rispettive  quote  di  rete  interessate  dal
vettoriamento.
  3)  Gli  oneri di collegamento alla rete pubblica sono a carico del
richiedente il servizio.
  4) I servizi di vettoriamento saltuari relativi a periodi inferiori
a 1.000 ore annue sono regolati da accordi tra le parti.
  5) I pedaggi per il servizio di  vettoriamento  vengono  aggiornati
sulla base del criterio indicato al titolo II, punto 7, lettera a).
                              TITOLO IX
                   Scambio dell'energia elettrica
   A)   All'energia   elettrica   scambiata,   prodotta  da  impianti
alimentati con fonti convenzionali e da impianti esistenti alimentati
con fonti rinnovabili od assimilate,  ferme  restando  per  l'energia
scambiata le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della
legge  9  gennaio 1991, n. 9, si applicano i coefficienti indicati in
tabella 4 che tengono conto delle diverse fasce orarie di consegna  e
riconsegna  e  delle  perdite  sulla  rete  che  sono  funzione della
distanza e della tensione  di  riconsegna;  al  rapporto  di  scambio
dovra'  essere  associato  un  contratto  separato  di  fornitura  di
integrazione.
  Le fasce orarie sono quelle di cui al provvedimento CIP n. 45/90.
  B) All'energia elettrica  scambiata,  prodotta  da  nuovi  impianti
alimentati   da  fonti  rinnovabili  ed  assimilate,  sempre  per  le
destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22  e
23,  si  applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A); il
quantitativo  dell'energia  riconsegnata  viene  aumentato   del   5%
limitatamente   ai  primi  quindici  anni  dall'entrata  in  servizio
dell'impianto.
  Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data  di  entrata  in
servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
  C) Oneri di collegamento alla rete pubblica.
  Tali oneri sono a carico del richiedente il servizio.
                              TITOLO X
                        Produzione per conto
 A) Impianti esistenti ed impianti nuovi alimentati con
  fonti convenzionali.
  1.  A  fronte dell'impegno del produttore di rendere disponibile la
capacita' produttiva dell'impianto  eccedente  i  propri  fabbisogni,
vengono riconosciuti per il 1992 i seguenti corrispettivi:
   per ogni kW di potenza reso disponibile:
    7.320 lire al mese per oneri di capitale;
    1.670  lire  al mese per oneri di esercizio, manutenzione e spese
generali connesse;
   per ogni kWh prodotto per conto:
    80  lire per oneri di combustibile per un massimo di 1.000 ore di
utilizzazione annua.
  2. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 vengono  aggiornati
sulla base dei criteri di cui al titolo II, punto 7.
  3.  Gli  oneri  del  collegamento  alla rete pubblica sono a carico
dell'impresa richiedente la produzione per conto.
 B) Nuovi impianti utilizzanti fonti rinnovabili o
  assimilate.
  1. Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in
servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
  2. Si applicano le stesse condizioni previste alla  lettera  A);  i
corrispettivi sono maggiorati del 10% limitatamente ai primi quindici
anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
 C) Disposizione transitoria.
  I  contratti  in  atto  mantengono il trattamento preesistente fino
alla loro scadenza.
   Roma, 29 aprile 1992
                        Il Ministro dell'industria, del commercio
                       e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                        BODRATO

Scritto da Domenico Rutigliano

marzo 25th, 2009 at 12:06 pm

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