CIP6 (Provvedimento n. 6/1992)
Come trasformare la “monnezza” in Diossina e Danaro.
Sovvenzionare la combustione di scarti industriali trasformandoli concettualmente in fonti di energia assimilabili alle fonti rinnovabili, come l’energia eolica, idroelettrica, e solare.
Trasformare la “monnezza” in diossina e ceneri tossiche è un business che frutta bene a questi industriali e medici finanziati da industriali, che certificano la non tossicità dei loro “INCENERITORI”, ribatezzati TERMOVALORIZZARI.
Noi di LiberaPolitica vogliamo informare i cittadini. Dobbiamo svegliarci dal coma mediatico in cui siamo obbligati a vivere e condannare coloro che minano il nostro diritto alla salute.
Ecco integralmente la legge vergogna che regala i nostri soldi agli industriali che inceneriscono i rifiuti spacciandosi per benefattori della collettività. A breve verrà pubblicato un articolo con gli stralci di questa normativa, che permetterà anche ai non addetti ai lavori di comprendere meglio la menzogna che essa cela.
“Fonte : http://www.autorita.energia.it”
Prezzi dell’energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell’Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l’assimilabilita’ a fonte rinnovabile. (Provvedimento n. 6/1992).
LA GIUNTA DEL COMITATO
INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;
Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP
definisca, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi
alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento
e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta
da impianti utilizzanti fonti convenzionali;
Visto l'art. 22 della suddetta legge che prevede che "assicurando
prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione, i
prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel,
al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia
elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assim-
ilate, vengano definiti dal CIP ed aggiornati almeno con cadenza
biennale" sulla base anche dell'evoluzione tecnologica;
Considerato che il medesimo articolo di legge prevede che il CIP
definisca le condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a
fonte rinnovabile;
Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14
novembre 1990;
Visti il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei
Ministri il 10 agosto 1988 e la raccomandazione della Commissione CEE
n. 88/611/CEE del 18 novembre 1988;
Vista la delibera CIPE del 26 novembre 1991 "Primi indirizzi per il
coordinamento degli strumenti pubblici in materia di risparmio
energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia";
Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 15 settembre 1947 n. 896);
Delibera:
A partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente provvedimento entrano in vigore le seguenti disposizioni in
materia di energia elettrica prodotta da impianti installati sul
territorio nazionale alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili
ed assimilate ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio
1991, n. 9.
Si considerano nel seguito tre classi di impianti:
a) alimentati da fonti rinnovabili: il sole, il vento, l'energia
idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la
trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti
vegetali;
b) alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili: quelli di
cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica
e di calore; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico
ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti;
nonche' quelli che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di
processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte
esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) alimentati da fonti convenzionali: quelli per la sola
produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili
commerciali ed altri impianti non rientranti nelle lettere
precedenti.
TITOLO I
Condizione tecnica per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile
Un impianto e' assimilato agli impianti che utilizzano fonti di
energia rinnovabili quando l'indice energetico Ien verifica la
seguente condizione:
Ee (1 Et)
Ien = ___ + ___ . ___ - a (maggiore o uguale) 0,51
Ec 0,9 Ec
dove:
Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al
netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, sulla
base del programma annuale di utilizzo;
Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto;
Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i
combustibili fossili commerciali;
(1 Ee)
a = ____ - 1 ) . (0,51 - ___
0,51 Ec
Ai fini dell'assimilabilita' la comunicazione al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevista dall'art.
22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere integrata con:
una dichiarazione giurata sul rispetto della suddetta condizione
da parte del titolare dell'impianto o del suo legale rappresentante;
elementi tecnici necessari a documentare il rispetto della
suddetta condizione ed in particolare il programma di utilizzazione
del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del
combustibile di scarto;
progetto dettagliato di strumentazione dell'impianto necessaria
per la verifica del rispetto della suddetta condizione.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta
documentazione comunica all'interessato ed alla Cassa conguaglio per
il settore elettrico (C.C.S.E.) il valore dell'indice energetico
dell'impianto.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
verifica anche nel corso dell'esercizio la sussistenza della
condizione tecnica di assimilabilita' anche avvalendosi per le
verifiche sull'impianto di tecnici specializzati dell'Enel e
dell'Enea. Le misurazioni sull'impianto verranno effettuate sulla
base della normativa vigente.
Eventuali variazioni al programma di utilizzazione del calore
cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto
che vengono apportate nel corso dell'esercizio dell'impianto, non
dovute a causa di forza maggiore, vanno comunicate preventivamente
all'Enel.
L'Enel e' tenuto a informare il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato delle variazioni che comportino il non
rispetto della condizione di assimilabilita' o un diverso
trattamento. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in caso di riscontro positivo, adotta i
provvedimenti di conseguenza.
TITOLO II
Nuova energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti
rinnovabili o assimilate: prezzi di cessione ad imprese
distributrici acquirenti.
1. Per nuova energia si intende quella prodotta da impianti la cui
data di entrata in servizio e' successiva al 30 gennaio 1991.
2. Il prezzo di cessione per la nuova produzione da impianti
utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate assume valori differenti
per tipologia di fonte a seconda che si tratti di:
impianti che mettono a disposizione l'intera potenza o una quota
di potenza prefissata (tipo A);
impianti che cedono le eccedenze (tipo B).
I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 1.
Quando il prezzo e' differenziato fra ore piene e ore vuote le
fasce orarie sono quelle stabilite dal provvedimento CIP n. 45/90.
Nel presente provvedimento l'insieme delle ore di punta, di alto
carico e di medio carico vengono denominate ore piene, ed ore vuote
tutte le altre.
I prezzi di cessione sono basati sul costo evitato che risulta
composto come segue:
Caso di prezzo Caso di prezzo
unico differenziato
Ore piene Ore vuote
(L/kWh) (L/kWh) (L/kWh)
__ __ __
Costo di impianto 26 43 _
Costo di esercizio,
manutenzione e spese
generali connesse 9 15 _
Costo di combustibile 37 37 37
Per gli impianti di tipo B il costo di impianto viene riconosciuto
per il 20% nel prezzo base e per il restante 80% in funzione della
regolarita' di cessione come riportato in tabella 2.
3. Il prezzo di cessione, oltre ai costi evitati sopra definiti,
include per i primi otto anni di esercizio dell'impianto anche le
seguenti componenti, correlate ai maggiori costi della specifica
tipologia di impianto.
Ore piene Ore vuote
(L/kWh) (L/kWh) (L/kWh)
__ __ __
a) Idroelettrici: a
serbatoio; a bacino;
ad acqua fluente oltre
3 MW . . . . . . . . _ 130 _
b) Idroelettrici ad
acqua fluente fino a
3 MW . . . . . . . . 45 75 _
c) Eolici e geotermici 78 130 _
d) Fotovoltaici, RSU,
biomasse . . . . . . 150 250 _
e) Impianti che
utilizzano combustibili
di processo o residui 45 75 _
f) Impianti assimilati
che utilizzano combustibili
fossili:
idrocarburi:
Ien: 0,51 - 0,6 . . . _ 27 _
oltre 0,6 .. . . _ 40 _
carbone:
Ien oltre 0,51 . . . _ 50 _
g) Impianti idroelet-
trici potenziati _ 65 _
Nei casi di impianti per i quali la condizione di assimilabilita'
di cui al precedente titolo I sussista con riferimento al programma
annuale di utilizzo solo per periodi inferiori all'anno, sull'energia
ceduta in detti periodi viene corrisposta la componente spettante in
base al presente punto.
Il riconoscimento dei suddetti prezzi e' alternativo ai contributi
previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e segue i criteri di
cumulo previsti per la legge stessa nella delibera CIPE del 26
novembre 1991. A tal fine il titolare dell'impianto o il suo legale
rappresentante dovra' trasmettere al Ministero dell'industria e alla
C.C.S.E. dichiarazione giurata di non aver fruito di contributi e di
rinunciare ad eventuali contributi relativi a domande gia'
presentate. Copia di detta dichiarazione sara' allegata alla
convenzione di cessione.
4. In mancanza della suddetta dichiarazione giurata i prezzi di
cessione vengono ridotti diminuendo le componenti di cui al punto 3
dei seguenti valori:
Ore piene Ore vuote
(L/kWh) (L/kWh) (L/kWh)
__ __ __
a) Idroelettrici: a
serbatoio; a bacino;
ad acqua fluente oltre
3 MW . . . . . . . . _ 50 _
b) Idroelettrici ad
acqua fluente fino a
3 MW . . . . . . . . 20 34 _
c) Eolici e geotermici 30 50 _
d) Fotovoltaici, RSU,
biomasse . . . . . . 52 86 _
e) Impianti che utiliz-
zano combustibili di
processo o residui 20 34 _
f) Impianti assimilati
che utilizzano combustibili
fossili:
idrocarburi:
Ien: 0,51 - 0,6 . . . _ 27 _
oltre 0,6 .. . . _ 31 _
carbone:
Ien oltre 0,51 . . . _ 35 _
g) Impianti idroelet-
trici potenziati _ 31 _
5. Nei casi in cui il prezzo di cessione e' differenziato tra ore
piene ed ore vuote, se l'impianto ha funzionato per almeno 3.200 ore
piene secondo il programma annuale di utilizzo, il prezzo delle ore
piene e' riconosciuto anche per le cessioni in ore vuote fino a
raggiungere il totale dell'energia cedibile in ore piene secondo lo
stesso programma di utilizzo.
Per impianti caratterizzati da particolari condizioni di
funzionamento (ad esempio teleriscaldamento), sulla base di accordi
tra le parti, il prezzo di cessione previsto per le ore piene puo'
essere applicato anche all'energia ceduta nelle ore vuote fino a
concorrenza dell'energia producibile nelle ore piene secondo il
programma annuale di utilizzo. Questo criterio si applica anche ai
contributi alle imprese produttrici-distributrici.
6. Il prezzo di cessione, su richiesta del soggetto interessato, in
alternativa al prezzo indicato nella tabella 1 o per le altre fonti
rinnovabili non comprese in tale tabella, puo' essere fissato con
provvedimento del Ministro-Presidente delegato del CIP, a seguito di
accertamento dei costi da parte del comitato tecnico per l'energia
elettrica da fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento
CIP n. 15/89, con i criteri previsti al successivo titolo V.
7. Le componenti del prezzo di cessione vengono aggiornate dalla
C.C.S.E. entro il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dal
1 gennaio dello stesso anno sulla base dei criteri sottoindicati:
a) il costo evitato di impianto, il costo evitato di esercizio,
manutenzione e spese generali connesse nonche' i valori di cui alle
lettere da a) a g) dei precedenti punti 3 e 4 vengono aggiornati
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per l'intera collettivita' nazionale registrata nell'anno solare
precedente;
b) il costo evitato di combustibile di cui al precedente punto 2
si aggiorna in base alla variazione percentuale registrata tra il
valore medio del prezzo del metano nell'anno 1992 riferito a
forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con
consumo superiore a 50 milioni di metri cubi rispetto a quello
dell'anno 1991.
Il valore risultante da tale aggiornamento sara' utilizzato come
valore di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il
1993. I successivi aggiornamenti e conguagli si effettueranno con lo
stesso criterio.
I valori aggiornati vengono arrotondati ai 10 centesimi di lira con
il criterio commerciale.
8. Sono considerati potenziamenti di impianti idroelettrici quelli
che determinano un aumento del 15% della producibilita' annua
complessiva o di quella delle sole ore piene o del 30% nelle sole ore
di punta; il conseguente trattamento si applica alla totale
produzione.
L'accertamento di detti aumenti di producibilita' viene eseguito
dal comitato tecnico.
9. I potenziamenti di impianti non idroelettrici hanno il seguente
trattamento:
nel caso di impianti dismessi e non produttivi da almeno tre anni
la riattivazione dell'impianto, con o senza potenziamento, segue nel
suo complesso la regolamentazione degli impianti nuovi;
i casi di potenziamento che non abbiano connessione funzionale
ovvero non vincolino o non siano vincolati dal funzionamento
dell'impianto esistente seguono la regolamentazione degli impianti
nuovi limitatamente alla sezione aggiunta;
altri casi di potenziamento vanno trattati come un unico impianto,
comprensivo di quello esistente, e seguono la regolamentazione degli
impianti nuovi quando la potenza aggiunta sia almeno pari a quella
dell'impianto esistente.
L'accertamento della tipologia di potenziamento viene eseguito dal
comitato tecnico.
10. I rifacimenti degli impianti esistenti che comportino
l'acquisto o la costruzione della maggior parte dei componenti di
impianto seguono la regolamentazione degli impianti nuovi, previo
accertamento favorevole del comitato tecnico.
11. Agli impianti di pompaggio si applica il trattamento relativo:
agli impianti idroelettrici a serbatoio, limitatamente all'energia
prodotta da eventuali apporti naturali di acqua non conseguenti al
pompaggio;
agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien
superiore a 0,6, per l'energia non derivante da apporti naturali di
acqua.
L'accertamento delle quantita' di energia derivante dagli apporti
naturali viene effettuata dal comitato tecnico.
12. Agli impianti che utilizzano fonti fossili prodotte
esclusivamente da giacimenti minori isolati si applica il trattamento
relativo:
agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien fino a
0,6, se l'impianto ha una potenza elettrica inferiore a 30 MW e
l'entita' accertata del giacimento e' inferiore a 0,5 Mtep;
agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien
superiore a 0,6, se l'impianto e' di cogenerazione con potenza
elettrica inferiore a 30 MW e l'entita' accertata del giacimento e'
inferiore a 0,5 Mtep.
Tali accertamenti vengono effettuati dal comitato tecnico.
13. In tutti i casi in cui e' previsto un accertamento da parte del
comitato tecnico l'interessato deve presentare domanda al comitato
stesso corredandola di tutta la documentazione tecnica-economica
relativa all'impianto.
TITOLO III
Energia elettrica prodotta con impianti esistenti utilizzanti fonti
rinnovabili o assimilate e con impianti utilizzanti fonti
convenzionali: prezzi di cessione ad imprese distributrici
acquirenti.
1. Per impianti esistenti si intendono:
quelli la cui data di entrata in servizio e' antecedente al 31
gennaio 1991;
quelli per i quali e' terminato il periodo di corresponsione delle
componenti di cui al precedente titolo II, punto 3.
I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 2.
2. L'aggiornamento di questi prezzi di cessione viene effettuato
con i criteri indicati al precedente titolo.
3. Per gli impianti di cui alla tabella 2, punto 2, l'aggiornamento
si effettua dall'anno in cui il costo evitato aggiornato risulti
superiore ai prezzi indicati nella stessa tabella; da tale anno
questi prezzi di cessione si aggiornano con i criteri indicati al
titolo precedente.
4. Nel caso di cessioni da nuovi impianti alimentati da fonti
convenzionali di tipo A che avvengano a seguito di gara, i prezzi di
cessione devono considerarsi come massimali.
5. La norma di cui al precedente titolo II, punto 5, si applica
anche agli impianti del presente titolo.
TITOLO IV
Quote del prezzo di cessione a carico della C.C.S.E.
e contributi alle imprese produttrici-distributrici
A) Quote del prezzo di cessione.
I costi evitati di impianto, di esercizio, manutenzione e spese
generali connesse sono a carico dell'impresa distributrice
acquirente.
Il costo evitato di combustibile per ogni kWh ceduto all'impresa
acquirente e' a carico del conto per l'onere termico della C.C.S.E.
La restante quota del prezzo e' a carico del conto sovrapprezzo per
nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate definito al titolo
VI.
B) Contributi alle imprese produttrici-distributrici.
1. Alla nuova energia elettrica prodotta ed immessa nella rete
pubblica dalle imprese produttrici-distributrici con impianti
utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate viene riconosciuto un
contributo pari alla somma del costo evitato di combustibile e della
componente relativa alla specifica tipologia di impianto, definita
nel precedente titolo II, punto 3.
2. Il contributo, nelle sue due componenti, segue la
regolamentazione di cui alla precedente lettera A).
3. Per gli impianti che utilizzano combustibili fossili la
componente relativa al costo di combustibile non e' cumulabile con il
contributo onere termico della C.C.S.E.
C) Aggiornamenti.
Gli aggiornamenti delle quote di prezzo e dei contributi di cui
alle precedenti lettere A) e B) seguono le norme previste al titolo
II.
TITOLO V
Compiti del comitato tecnico per l'energia elettrica
da fonti rinnovabili ed assimilate
1. Il comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili
ed assimilate, di cui al provvedimento CIP n. 15/89, effettua le
attivita' istruttorie per gli accertamenti assegnatigli nei titoli
precedenti.
2. Nell'espletamento delle istruttorie relative all'accertamento
dei costi, il comitato si attiene ai seguenti criteri:
il costo evitato dell'impianto di riferimento "R" e' stabilito in
1,4 milioni/kW e segue il criterio di aggiornamento del titolo II,
punto 7, lettera a);
per ciascuna tipologia di impianto si assume un costo
convenzionale "C" pari al prodotto del costo dell'impianto di
riferimento "R" per i seguenti coefficienti:
per gli impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:
idrocarburi con Ien fino a 0,60 . . . . . . . . . . . . 1,0
idrocarburi con Ien oltre 0,60 . . . . . . . . . . . . . 1,2
carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4
per impianti idroelettrici ad acqua fluente fino
a 3 MW e per impianti che utilizzano combustibili di
processo o residui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8
per impianti idroelettrici a serbatoio, a bacino,
ad acqua fluente oltre 3 MW e per impianti eolici e
geotermici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,6
per impianti fotovoltaici e per impianti che
utilizzano RSU o biomasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4
per i potenziamenti di impianti idroelettrici . . . . . . 1,6
il costo dell'impianto proposto "A" viene accertato sulla base
della documentazione presentata, al netto di ogni contributo come
previsto al precedente titolo II, punto 3; esso comprende gli
interessi di costruzione, calcolati al tasso di sconto mediamente in
vigore nel periodo di investimento, nonche' le connesse spese di
progettazione, direzione lavori e generali, assunte in un limite
massimo del 10%;
qualora il costo accertato A risulti superiore almeno del 10% al
costo "convenzionale" C, la componente prevista al precedente titolo
II, punto 3, viene maggiorata del rapporto:
A - 0,6 R
___________
C - 0,6 R
entro la misura massima di 1,2 volte;
il prezzo di cessione e' costituito dalla componente maggiorata
come sopra detto a cui si aggiungono i costi evitati di impianto, di
esercizio, di manutenzione e spese generali connesse nonche' di
combustibile di cui al titolo II;
il contributo per le imprese produttrici-distributrici e'
costituito dalla componente maggiorata come sopra detto a cui si
aggiunge il costo evitato di combustibile.
Nel caso in cui l'impianto abbia usufruito dei contributi della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, i contributi stessi dovranno essere
detratti, nel calcolo della maggiorazione di cui sopra, anche dal
costo convenzionale C.
3. Il Ministro-Presidente delegato del CIP, su proposta del
comitato, fissa con proprio provvedimento il prezzo di cessione e la
relativa quota a carico della Cassa conguaglio per il settore
elettrico, nonche' i contributi per le imprese produttrici-
distributrici.
Nell'attesa di tale provvedimento si applicano rispettivamente i
prezzi di cui alla tabella 1 e i contributi forfettari di cui al
titolo IV, lettera B).
TITOLO VI
Sovrapprezzo nuovi impianti
1. E' istituito presso la C.C.S.E. un "Conto sovrapprezzo per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate".
Questo conto e' alimentato applicando, con la decorrenza prevista
al successivo titolo VII, lettera C), sulle forniture di energia
elettrica, le seguenti aliquote di sovrapprezzo:
0,70 L/kWh per le forniture con consumo in bassa tensione;
0,50 L/kWh per le forniture con consumo in media tensione;
0,40 L/kWh per le forniture con consumo in alta tensione.
2. E' esonerata dall'applicazione del suddetto sovrapprezzo:
a) energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei
propri stabilimenti per le destinazioni consentite dalla legge 9
gennaio 1991, n. 9, articoli 20, 22 e 23;
b) energia ceduta alle imprese distributrici;
c) energia ceduta da imprese produttrici-distributrici a titolo
di permuta ad altre imprese nazionali sino a concorrenza dei ritiri
di energia effettuati dalla stessa impresa nel corso di ciascun
periodo contrattuale;
d) energia che le imprese municipalizzate cedono ai comuni per
uso esclusivo dei servizi comunali obbligatori nei limiti della
produzione non ammessa a contributo per l'onere termico;
e) energia destinata da societa' cooperative al soddisfacimento
dei fabbisogni dei propri soci nei limiti delle loro disponibilita'
di autoproduzione.
3. Per le modalita' di aggiornamento delle aliquote di versamento
del sovrapprezzo e corresponsione dei contributi valgono, in quanto
applicabili, le stesse norme previste per il sovrapprezzo termico dal
provvedimento CIP n. 3/1988 e successive modificazioni.
TITOLO VII
Disposizioni generali per la cessione
A) Oneri di allacciamento.
Gli oneri per i nuovi collegamenti alla rete pubblica sono
ripartiti in parti uguali tra il produttore cedente e l'impresa
acquirente quando trattasi di impianti di "tipo A", realizzati in
regioni aventi un deficit di produzione di energia elettrica rispetto
alla domanda; nel caso di impianti da fonti rinnovabili di cui alla
lettera a) della premessa, gli oneri sono ripartiti per 1/3 a carico
del cedente e per 2/3 a carico dell'impresa acquirente.
In tutti gli altri casi, ivi compresi i collegamenti relativi ad
impianti di "tipo B" e gli adeguamenti dei collegamenti esistenti,
gli oneri relativi sono a carico del produttore cedente.
B) Norme transitorie.
1. Si mantiene la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli
considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90.
La durata di corresponsione del prezzo di cessione di cui al titolo
II e dei contributi di cui al titolo IV viene ridotta del periodo di
esercizio antecedente alla data del presente provvedimento.
In tali casi e' fatta salva la facolta' di optare per la normativa
prevista dai suddetti provvedimenti.
2. Nei casi in cui venga richiesto il regime della determinazione
dei prezzi di cessione o dei contributi basata sul costo accertato,
gia' previsto dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90,
l'accertamento stesso viene effettuato in base alle disposizioni di
cui al titolo V del presente provvedimento.
In ogni caso e' fatta altresi' salva la facolta', per chi ha fatto
domanda ai sensi dei suddetti provvedimenti CIP, di procedere con la
normativa di accertamento dei costi dagli stessi prevista.
Nel caso che rimangano nel regime dei costi accertati in base al
presente provvedimento, il comitato tecnico determinera' il
trattamento da praticare sulla base delle nuove norme anche per i
periodi pregressi.
3. Nei casi in cui venga richiesto il regime forfettario per i
periodi pregressi nei quali detto regime non era previsto si
applicano in alternativa all'accertamento del costo, i seguenti
trattamenti dei prezzi di cessione e dei contributi:
periodo di vigenza del provvedimento CIP n. 34/90: si applicano i
valori forfettari previsti nel presente provvedimento diminuiti del
6,5%;
periodo di vigenza del provvedimento CIP n. 15/89: si applicano i
valori forfettari previsti dal presente provvedimento, diminuiti del
13%.
I prezzi per le cessioni delle eccedenze si ricavano dai valori del
presente provvedimento con lo stesso criterio di cui sopra;
analogamente si procede per la determinazione di tutte le quote a
carico della C.C.S.E. per l'energia ceduta e dei contributi alle
imprese produttrici-distributrici.
4. Le precedenti norme transitorie si applicano anche nei casi di
potenziamento di impianti.
5. Per gli impianti utilizzanti fonti assimilate a quelle
rinnovabili la cui data di inizio lavori o di entrata in servizio e'
successiva all'entrata in vigore del provvedimento CIP n. 34/90 e
antecedente all'entrata in vigore del presente provvedimento,
l'accertamento della condizione di assimilabilita' puo' essere
effettuato sulla base del criterio previsto nello stesso
provvedimento n. 34/90 e con le procedure di cui al titolo I del
presente provvedimento.
Qualora l'impianto risulti assimilabile in base a detto criterio,
si procede alla verifica dell'indice energetico di cui al precedente
titolo I applicando il trattamento previsto per gli impianti con in-
dice energetico fino a 0,6 anche per gli impianti con Ien inferiore a
0,51.
Lo stesso trattamento si applica agli impianti per i quali e' stato
avviato o espletato l'iter autorizzativo previsto dalle norme vigenti
concernenti gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate.
C) Copertura finanziaria.
1. La quota parte del 45% dell'aliquota del sovrapprezzo termico di
cui al provvedimento CIP n. 27 del 18 settembre 1990 e' destinata
alla copertura dell'onere termico dell'anno 1991.
Al completamento del recupero 1991, la suddetta aliquota viene
utilizzata nella misura prevista al precedente titolo per
l'istituzione del sovrapprezzo nuovi impianti.
Con la stessa decorrenza la quota della maggiorazione straordinaria
che in base al provvedimento CIP n. 15/89 affluisce al conto
contributo energia da fonti rinnovabili e assimilate, cessa detta
destinazione e confluisce in pari data nel conto per il rimborso
all'Enel di oneri straordinari.
Eventuali giacenze o insufficienze di disponibilita', al momento
della chiusura del suddetto conto, saranno regolate nel conto onere
termico.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei precedenti
provvedimenti, non compatibili con il presente.
TITOLO VIII
Vettoriamento dell'energia elettrica
A) All'energia elettrica vettoriata, prodotta da impianti
esistenti e nuovi alimentati con fonti convenzionali e da impianti
esistenti alimentati con fonti rinnovabili o assimilate, ferme
restando le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i pedaggi e si detraggono le
perdite indicati in tabella 3.
1) I pedaggi sono riferiti:
ai livelli di tensione: MT (inferiore a 50 kV), AT (da 50 kV fino
a 150 kV) e AAT (superiore a 150 kV);
al percorso misurato in linea d'aria tra il punto di consegna (dal
produttore all'impresa produttrice-distributrice) ed il punto di
riconsegna (dall'impresa produttrice-distributrice all'utenza del
produttore) assumendo le seguenti distanze massime convenzionali in
corrispondenza ai vari livelli di tensione delle reti:
a) rete di distribuzione MT . . . . 10 km
b) rete di distribuzione AT . . . . 40 km
c) rete di trasmissione AAT . . . . nessun limite
quando il percorso misurato come sopra detto eccede la distanza
massima convenzionale di un livello di tensione, si passa
convenzionalmente al livello di tensione superiore;
al numero convenzionale di trasformazioni della tensione,
addebitate per un numero massimo di tre consecutive; non si
addebitano le eventuali trasformazioni all'interno dello stesso
livello di rete;
alla potenza massima convenzionale vettoriata che si determina
come segue:
a) per i mesi del periodo invernale:
Pi = 0,14P1 + 0,36P2 + 0,50P4
b) per i mesi del periodo estivo escluso il mese
di agosto:
Pe = 0,12P2 + 0,35P3 + 0,53P4
c) per il mese di agosto:
Pa = P4
dove:
P1, P2, P3, P4 sono le potenze attive vettoriate in ciascun mese
rispettivamente in ore di punta invernali, di alto carico, di medio
carico e vuote, di cui al provvedimento CIP n. 45/90. I valori di
potenza attiva vettoriata, nel punto di consegna e di riconsegna,
vengono determinati, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, con
gli stessi criteri previsti dalle vigenti norme CIP per le forniture
di energia elettrica a tariffe multiorarie.
2) Le perdite sono riferite al percorso misurato in linea d'aria ed
al numero di trasformazioni, applicando le stesse norme che regolano
i pedaggi; non si addebitano perdite:
al percorso che avviene sulla rete di trasmissione AAT quando
l'energia vettoriata ha un flusso inverso a quello prevalente della
trasmissione Enel;
alla trasformazione da un livello di tensione inferiore ad uno
superiore.
B) All'energia elettrica vettoriata, prodotta da nuovi impianti
alimentati da fonti rinnovabili od assimilate, sempre per le
destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e
23, si applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A) con
la riduzione dei valori dei pedaggi del 10% limitatamente ai primi
quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in
servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
C) Disposizioni generali.
1) L'impresa che deve effettuare il vettoriamento provvede
all'installazione delle necessarie apparecchiature di misura i cui
oneri sono a carico del richiedente il vettoriamento nel punto di
consegna dell'energia e dell'impresa nel punto di riconsegna.
2) Nel caso in cui per effettuare il vettoriamento richiesto
occorra utilizzare impianti di una impresa distributrice diversa da
quella che deve riconsegnare l'energia nel punto di utilizzazione, i
pedaggi e le perdite sono ripartiti tra le imprese distributrici in
modo proporzionale alle rispettive quote di rete interessate dal
vettoriamento.
3) Gli oneri di collegamento alla rete pubblica sono a carico del
richiedente il servizio.
4) I servizi di vettoriamento saltuari relativi a periodi inferiori
a 1.000 ore annue sono regolati da accordi tra le parti.
5) I pedaggi per il servizio di vettoriamento vengono aggiornati
sulla base del criterio indicato al titolo II, punto 7, lettera a).
TITOLO IX
Scambio dell'energia elettrica
A) All'energia elettrica scambiata, prodotta da impianti
alimentati con fonti convenzionali e da impianti esistenti alimentati
con fonti rinnovabili od assimilate, ferme restando per l'energia
scambiata le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della
legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i coefficienti indicati in
tabella 4 che tengono conto delle diverse fasce orarie di consegna e
riconsegna e delle perdite sulla rete che sono funzione della
distanza e della tensione di riconsegna; al rapporto di scambio
dovra' essere associato un contratto separato di fornitura di
integrazione.
Le fasce orarie sono quelle di cui al provvedimento CIP n. 45/90.
B) All'energia elettrica scambiata, prodotta da nuovi impianti
alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate, sempre per le
destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e
23, si applicano le stesse condizioni riportate alla lettera A); il
quantitativo dell'energia riconsegnata viene aumentato del 5%
limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio
dell'impianto.
Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in
servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
C) Oneri di collegamento alla rete pubblica.
Tali oneri sono a carico del richiedente il servizio.
TITOLO X
Produzione per conto
A) Impianti esistenti ed impianti nuovi alimentati con
fonti convenzionali.
1. A fronte dell'impegno del produttore di rendere disponibile la
capacita' produttiva dell'impianto eccedente i propri fabbisogni,
vengono riconosciuti per il 1992 i seguenti corrispettivi:
per ogni kW di potenza reso disponibile:
7.320 lire al mese per oneri di capitale;
1.670 lire al mese per oneri di esercizio, manutenzione e spese
generali connesse;
per ogni kWh prodotto per conto:
80 lire per oneri di combustibile per un massimo di 1.000 ore di
utilizzazione annua.
2. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 vengono aggiornati
sulla base dei criteri di cui al titolo II, punto 7.
3. Gli oneri del collegamento alla rete pubblica sono a carico
dell'impresa richiedente la produzione per conto.
B) Nuovi impianti utilizzanti fonti rinnovabili o
assimilate.
1. Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in
servizio e' posteriore al 30 gennaio 1991.
2. Si applicano le stesse condizioni previste alla lettera A); i
corrispettivi sono maggiorati del 10% limitatamente ai primi quindici
anni dall'entrata in servizio dell'impianto.
C) Disposizione transitoria.
I contratti in atto mantengono il trattamento preesistente fino
alla loro scadenza.
Roma, 29 aprile 1992
Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO










